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Istituto Comprensivo 20 Bologna

CIRC. 60 - SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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CIRC. 60 - SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Gentili genitori,

si ritiene opportuno ricordare le modalità dell’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Tale diritto viene esercitato attraverso la compilazione dell’apposita parte interna alla domanda di iscrizione alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria di primo grado e la scelta effettuata è implicitamente rinnovata nell’iscrizione d’ufficio alle classi successive, a meno che all’atto del rinnovo dell’iscrizione i genitori non esprimano una scelta differente.

Per l’anno scolastico 2020/2021 è possibile modificare la scelta fatta negli anni precedenti entro il 25 gennaio 2021 compilando ed inviando il modulo allegato alla presente via email all’indirizzo: boic87900b@istruzione.it completo dei documenti di identità di entrambi i genitori.

La nuova scelta sarà valida a partire da settembre 2021 e non potrà essere variata nel corso dell’anno scolastico:

la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
(INTESA MIUR CEI 2012 art. 2 co. b)

Chi non si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica, in seguito potrà scegliere se:

avvalersi delle attività alternative (si svolgono alla stessa ora dell’insegnamento di IRC);

usufruire della:

entrata posticipata nel caso in cui l’insegnamento sia previsto alle prime ore;

uscita anticipata nel caso in cui l’insegnamento sia previsto nelle ultime ore;

avvalersi dell’attività di studio individuale assistito (solo scuola secondaria di primo grado)

Le succitate disposizioni normative tutelano i diritti costituzionali di libertà religiosa e di pensiero e, nel contempo, regolamentano le scelte al fine di pianificare gli organici degli insegnanti di religione Cattolica e di attivare gli insegnamenti delle attività alternative ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 dell’Accordo, con Protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa  e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.”

Cordiali saluti

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Agostino Tripaldi
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

 

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